Art. 52.
     Sostituzione dell'art. 96 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  96  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:   "Art.   96   (Vendite  promozionali).  -  1.  Le  vendite
promozionali,  con  le quali vengono offerte condizioni favorevoli di
acquisto  dei  prodotti  in  vendita,  sono effettuate dall'esercente
dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte
in  promozione  devono  esser  distinguibili  da  quelle vendute alle
condizioni ordinarie.
2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico
non  alimentare  di  carattere  stagionale  che formano oggetto delle
vendite di fine stagione di cui all'art. 95 non possono svolgersi nei
trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.
3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'art. 90".