Art. 52. Sostituzione dell'art. 96 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 96 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 96 (Vendite promozionali). - 1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie. 2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'art. 95 non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione. 3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 90".