Art. 53.
       Modifiche all'art. 101 della legge regionale n. 28/2005

1.  Dopo il comma 3 dell'art. 101 della legge regionale n. 28/2005 e'
inserito  il seguente: "3-bis. Negli esercizi di cui all'art. 18-bis,
oltre  alla  vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende
U.S.L.  effettuano  la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e
dei  requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci,
sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonche' il
controllo  sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita
e di utilizzazione dei medicinali".