Art. 53. Modifiche all'art. 101 della legge regionale n. 28/2005 1. Dopo il comma 3 dell'art. 101 della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il seguente: "3-bis. Negli esercizi di cui all'art. 18-bis, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende U.S.L. effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonche' il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali".