Art. 55. Modifiche all'art. 103 della legge regionale n. 28/2005 1. Dopo il comma 3 dell'art. 103 della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il seguente: "4. In luogo delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge n. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo".