Art. 55.
       Modifiche all'art. 103 della legge regionale n. 28/2005

1.  Dopo il comma 3 dell'art. 103 della legge regionale n. 28/2005 e'
inserito  il seguente: "4. In luogo delle sanzioni di cui all'art. 10
della  legge n. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di
cui al presente articolo".