Art. 56. Modifiche all'art. 104 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 1 dell'art. 104 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitavo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge n. 689/1981.". 2. Il comma 2 dell'art. 104 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione e' irrogata al titolare dell'autorizzazione.".