Art. 56.
       Modifiche all'art. 104 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  1  dell'art.  104  della legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito   dal  seguente:  "1.  Chiunque  esercita  l'attivita'  di
commercio  su  aree pubbliche senza titolo abilitavo o concessione di
posteggio  ovvero  senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e
delle  merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della
legge n. 689/1981.".
2.  Il  comma  2  dell'art.  104  della legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito dal seguente:
"2.  In  caso  di  assenza del titolare, l'esercizio del commercio su
aree  pubbliche  senza  la qualifica di dipendente o collaboratore e'
punito  con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro  250  ad  euro  1.500.  Tale  sanzione  e'  irrogata al titolare
dell'autorizzazione.".