Art. 57. Modifiche all'art. 105 della legge regionale n. 28/2005 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 105 della legge regionale n. 28/2005, le parole: "comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-bis". 2. Al comma 4 dell'art. 105 della legge regionale n. 28/2005, le parole: "comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-bis". 3. La lettera a) del comma 5 dell'art. 105 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituita dalla seguente: "a) effettua le modifiche di cui all'art. 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attivita'". 4. Il comma 6 dell'art. 105 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'art. 57 senza autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attivita', la messa in funzione delle parti modificate e' sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di inizio di attivita'.".