Art. 57.
       Modifiche all'art. 105 della legge regionale n. 28/2005

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 105 della legge regionale n.
28/2005, le parole: "comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "commi
3  e  3-bis".  2.  Al  comma 4 dell'art. 105 della legge regionale n.
28/2005, le parole: "comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "commi
3 e 3-bis".
3.  La  lettera a) del comma 5 dell'art. 105 della legge regionale n.
28/2005 e' sostituita dalla seguente:
"a)  effettua  le  modifiche  di  cui all'art. 57 senza la prescritta
autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attivita'".
4.  Il  comma  6  dell'art.  105  della legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito dal seguente:
"6.  Nel  caso  di  effettuazione  delle modifiche di cui all'art. 57
senza  autorizzazione  od  omettendo  la  dichiarazione  di inizio di
attivita',  la  messa  in  funzione delle parti modificate e' sospesa
fino  al  rilascio  dell'autorizzazione  o  alla  presentazione della
dichiarazione di inizio di attivita'.".