Art. 58.
       Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 28/2005

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 106 della legge regionale n.
28/2005,  dopo  le  parole:  "superiore ad un anno", sono aggiunte le
seguenti:  "salvo  proroga  in  caso  di  comprovata  necessita' e su
motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine".