Art. 58. Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 28/2005 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 106 della legge regionale n. 28/2005, dopo le parole: "superiore ad un anno", sono aggiunte le seguenti: "salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine".