Art. 59.
     Sostituzione dell'art. 107 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  107  della  legge  regionale n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  107  (Chiusura  degli  esercizi  di  vicinato degli
esercizi  di somministrazione). - 1. Il comune dispone la chiusura di
un  esercizio  di  vicinato  o di un esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b)  qualora  l'attivita'  sia  sospesa per un periodo superiore ad un
anno,  salvo  proroga  in caso di comprovata necessita' e su motivata
istanza    presentata    prima    della    scadenza    del   termine,
indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarita' salvi i
casi di sospensione volontaria di cui all'art. 70;
c)  qualora  non  siano  osservati  i  provvedimenti  di  sospensione
dell'attivita'  o  non  siano ripristinati i requisiti dei locali nei
termini  fissati  nel  provvedimento di sospensione, salvo proroga in
caso di comprovata necessita' e su motivata istanza.
2.  Salvo  proroga  in  caso  di  comprovata necessita' e su motivata
istanza   presentata   prima  della  scadenza  del  termine,  qualora
l'attivita'  non  sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di
ricevimento   della   dichiarazione   di   inizio  di  attivita',  la
dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  cessa  di  produrre effetti
giuridici".