Art. 59. Sostituzione dell'art. 107 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 107 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 107 (Chiusura degli esercizi di vicinato degli esercizi di somministrazione). - 1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14; b) qualora l'attivita' sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarita' salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 70; c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attivita' o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza. 2. Salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, qualora l'attivita' non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attivita', la dichiarazione di inizio di attivita' cessa di produrre effetti giuridici".