Art. 6. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "3. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonche' la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualita'.". 2. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "4. L'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.". 3. Dopo il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2005 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'attivita' di vendita di prodotti alimentari e' soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 40/R/2006".