Art. 6.
       Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito  dal  seguente:  "3.  Il  comune  stabilisce  il  termine,
comunque  non  superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento,
entro  il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte
qualora  non  venga comunicato il provvedimento di diniego nonche' la
correlazione  dei  procedimenti  di  rilascio  del titolo abilitativo
edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1,
prevedendone la contestualita'.".
2.  Il  comma  4  dell'art.  17  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito dal seguente:
"4.  L'attivita'  di vendita e' esercitata nel rispetto delle vigenti
norme  in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di
sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.".
3.  Dopo  il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2005 e'
aggiunto il seguente:
"4-bis.  L'attivita' di vendita di prodotti alimentari e' soggetta al
rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
giunta regionale 40/R/2006".