Art. 62.
     Sostituzione dell'art. 110 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  110  della  legge  regionale n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  110 (Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in
materia   di   commercio   in  sede  fissa  e  di  distribuzione  dei
carburanti).  -  1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo
quanto  previsto agli articoli 111 e 111-bis, si applicano dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 e da tale data
sono abrogate:
a)  la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina
del  commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114);
b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'art.
10-bis  nella  legge  regionale  17  maggio 1999, n. 28 "Norme per la
disciplina  del  commercio  in  sede  fissa in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114");
c)   la   legge  regionale  24  marzo  2004,  n.  19  (Norme  per  la
razionalizzazione  e  l'ammodernamento  del  sistema distributivo dei
carburanti).
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di
cui  all'art.  3 i comuni adeguano alla disciplina regionale i propri
atti di programmazione ed i propri regolamenti alla presente legge.
3.   Fino   all'approvazione  degli  atti  di  programmazione  e  dei
regolamenti  di cui al comma 2 si applicano gli atti comunali vigenti
per  le  parti  non  incompatibili con le disposizioni della presente
legge.
4.  Dalla  data di cui al comma 1 il contenuto dell'elenco dei comuni
ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte di cui all'art.
16  del  decreto del Presidente della giunta regionale 16 marzo 2004,
n.  17/R  (Regolamento  di attuazione della legge regionale 17 maggio
1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in
attuazione  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114”),
mantiene  efficacia  per  i  comuni inseriti nell'elenco stesso, fino
alla eventuale definizione delle deroghe di cui all'art. 80.".