Art. 62. Sostituzione dell'art. 110 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 110 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 110 (Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti). - 1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 111 e 111-bis, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 e da tale data sono abrogate: a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114); b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"); c) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti). 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 i comuni adeguano alla disciplina regionale i propri atti di programmazione ed i propri regolamenti alla presente legge. 3. Fino all'approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 2 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge. 4. Dalla data di cui al comma 1 il contenuto dell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 âNorme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114â), mantiene efficacia per i comuni inseriti nell'elenco stesso, fino alla eventuale definizione delle deroghe di cui all'art. 80.".