Art. 63. Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 2 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 e' abrogato. 2. Il comma 3 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 e' abrogato. 3. Il comma 4 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 e' abrogato. 4. Il comma 8 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 e' abrogato. 5. Il comma 9 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "9. In luogo delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 287/1991 ove richiamate, si applicano le disposizioni degli atti comunali emanati ai sensi dell'art. 42-bis". 6. Dopo il comma 9 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005, e' aggiunto il seguente: "9-bis. A decorrere dal 1 luglio 2007 i comuni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 42-bis. Fino all'approvazione degli atti di cui all'art. 42-bis rimangono in vigore gli atti di programmazione comunale gia' approvati".