Art. 63.
       Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  2  dell'art.  111  della legge regionale n. 28/2005 e'
abrogato.  2.  Il  comma  3  dell'art.  111  della legge regionale n.
28/2005 e' abrogato.
3.  Il  comma  4  dell'art.  111  della legge regionale n. 28/2005 e'
abrogato.
4.  Il  comma  8  dell'art.  111  della legge regionale n. 28/2005 e'
abrogato.
5.  Il  comma  9  dell'art.  111  della legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito dal seguente:
"9. In luogo delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della
legge  n. 287/1991 ove richiamate, si applicano le disposizioni degli
atti comunali emanati ai sensi dell'art. 42-bis".
6. Dopo il comma 9 dell'art. 111 della legge regionale n. 28/2005, e'
aggiunto il seguente:
"9-bis.  A  decorrere  dal  1  luglio  2007  i comuni provvedono agli
adempimenti  di cui all'art. 42-bis. Fino all'approvazione degli atti
di cui all'art. 42-bis rimangono in vigore gli atti di programmazione
comunale gia' approvati".