Art. 64. Inserimento dell'art. 111-bis nella legge regionale n. 28/2005 1. Dopo l'art. 111 della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il seguente: "Art. 111-bis (Decorrenza, abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche). - 1. A decorrere dal 1 luglio 2007 si applicano le disposizioni in materia di: a) vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al titolo II, capo IV e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate; b) commercio su aree pubbliche di cui al titolo II, capo V e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate. 2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate: a) la legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 (Indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita di giornali e riviste); b) la legge regionale 9 settembre 1991, n. 48 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 1/1982 concernente la programmazione dei punti di vendita di giornali e riviste); c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche). 3. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane".