Art. 64.
   Inserimento dell'art. 111-bis nella legge regionale n. 28/2005

1.  Dopo  l'art.  111 della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il
seguente:  "Art.  111-bis  (Decorrenza,  abrogazioni  e  disposizioni
transitorie  in  materia  di  stampa  quotidiana  e  periodica  e  di
commercio  su  aree pubbliche). - 1. A decorrere dal 1 luglio 2007 si
applicano le disposizioni in materia di:
a)  vendita  della stampa quotidiana e periodica di cui al titolo II,
capo  IV  e  le  altre  disposizioni  della  presente  legge  ad esse
collegate;
b) commercio su aree pubbliche di cui al titolo II, capo V e le altre
disposizioni della presente legge ad esse collegate.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate:
a)  la  legge  regionale  19  luglio  1982,  n.  61 (Indirizzi per la
programmata  diffusione  e localizzazione nel territorio dei punti di
vendita di giornali e riviste);
b)  la  legge  regionale  9  settembre  1991,  n.  48  (Modifiche  ed
integrazioni   alla  legge  regionale  n.  6  1/1982  concernente  la
programmazione dei punti di vendita di giornali e riviste);
c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina
del commercio su aree pubbliche).
3. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il
commercio  su  aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni
toscani  a  soggetti  non residenti in Toscana sono di competenza dei
comuni  toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi
provveda  il  comune  di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni
toscani   provvedono  agli  adempimenti  amministrativi  inerenti  le
autorizzazioni  rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni
delle altre regioni italiane".