Art. 66.
     Sostituzione dell'art. 113 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  113  della  legge  regionale n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  113 (Disapplicazione di disposizioni statali). - 1.
Dalla  data  di  cui  all'art. 110, comma 1, cessano di avere diretta
applicazione nella Regione Toscana:
a)  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 114 (Riforma della
disciplina  relativa  al  settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:
1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;
2) 15, commi 7, 8 e 9;
3)  26,  comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art. 56
del decreto ministeriale n. 375/1988;
2.  Dalla  data di cui all'art. 111, comma 1 cessano di avere diretta
applicazione nella Regione Toscana:
a)  la  legge  25  agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento  e  sull'attivita'  dei  pubblici  esercizi), fatti
salvi  gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo
di cui all'art. 43, e 9, comma 3;
b)  l'art.  2  della  legge  5  gennaio  1996, n. 25 (Differimento di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).
3.  Dalla  data  di  cui  all'art. 111-bis, comma 1, cessano di avere
diretta applicazione nella Regione Toscana:
a) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170  (Riordino  del  sistema  di diffusione della stampa quotidiana e
periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108);
b) gli articoli 28, commi 17 e 30, comma 5 del decreto legislativo n.
114/1998.".
La  presente  legge  e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
Firenze, 5 giugno 2007
                      Il Vicepresidente: Gelli
La  presente  legge  e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta
del 29 maggio 2007.