Art. 66. Sostituzione dell'art. 113 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 113 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 113 (Disapplicazione di disposizioni statali). - 1. Dalla data di cui all'art. 110, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana: a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli: 1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo; 2) 15, commi 7, 8 e 9; 3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art. 56 del decreto ministeriale n. 375/1988; 2. Dalla data di cui all'art. 111, comma 1 cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana: a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'art. 43, e 9, comma 3; b) l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia). 3. Dalla data di cui all'art. 111-bis, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana: a) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108); b) gli articoli 28, commi 17 e 30, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998.". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 giugno 2007 Il Vicepresidente: Gelli La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2007.