Art. 7.
     Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  18  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art. 18 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di
vendita).  -  1.  L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento
della  superficie  e  la  modifica,  quantitativa  o  qualitativa, di
settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti
ad  autorizzazione  rilasciata  dal  comune competente per territorio
secondo le procedure di cui al presente articolo.
2.  La  domanda  di  rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una
conferenza   di   servizi   indetta  dal  comune  e  composta  da  un
rappresentante  della Regione, un rappresentante della provincia e un
rappresentante del comune.
3.  La  conferenza  di  servizi di cui al comma 2 decide in base alla
conformita'  dell'insediamento  al  regolamento  urbanistico  di  cui
all'art.  55  della  legge  regionale n. 1/2005 ovvero agli strumenti
urbanistici  di  cui  alla  legge  17  agosto  1942,  n.  1150 (legge
urbanistica)  ancora  vigenti,  ed  alle  disposizioni  contenute nel
regolamento di cui all'art. 3.
4.  Alle  riunioni  della  conferenza  di  servizi,  svolte in seduta
pubblica,  partecipano  a titolo consultivo rappresentanti dei comuni
contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori,  delle  associazioni  dei
consumatori  e  delle altre parti sociali interessate individuate dal
comune,  maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza
interessato  dall'insediamento. Ove il bacino d'utenza riguardi anche
parte  del  territorio di altra Regione confinante, la conferenza dei
servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.
5.  Le  deliberazioni  della  conferenza  di  servizi sono adottate a
maggioranza  dei  componenti  entro  novanta giorni dallo svolgimento
della  prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato
al parere favorevole del rappresentante della Regione.
6.  La  domanda  si  intende accolta qualora, entro centoventi giorni
dalla  data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia
stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.
7.  In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il comune
provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione entro trenta giorni dallo
svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso
di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il
motivato  diniego.  La  domanda  si  intende accolta qualora, decorsi
trenta  giorni  dal  parere  positivo  espresso  dalla  conferenza di
servizi,    il    comune    non    abbia   provveduto   al   rilascio
dell'autorizzazione.
8.  Il  comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio
del    titolo    abilitativo    edilizio    inerente   l'immobile   e
dell'autorizzazione    di   cui   al   comma   1,   prevedendone   la
contestualita'.
9.  L'attivita'  di  vendita e' esercitata nel rispetto delle vigenti
norme  in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di
sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
10.  L'attivita'  di  vendita  di  prodotti alimentari e' soggetta al
rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
giunta regionale 40/R/2006".