Art. 7. Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 18 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui al presente articolo. 2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune. 3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformita' dell'insediamento al regolamento urbanistico di cui all'art. 55 della legge regionale n. 1/2005 ovvero agli strumenti urbanistici di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) ancora vigenti, ed alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 3. 4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla stessa un parere non vincolante. 5. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. 6. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego. 7. In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione. 8. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualita'. 9. L'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 10. L'attivita' di vendita di prodotti alimentari e' soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 40/R/2006".