Art. 9.
       Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  4  dell'art.  19  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito  dal  seguente:  "4.  Le  medie  e  le grandi strutture di
vendita  presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate
con  autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato
sono  soggetti  alla  dichiarazione  di  inizio  di  attivita' di cui
all'art. 16, comma 1".