Art. 9. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'art. 16, comma 1".