Art. 12. Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001 1. La rubrica dell'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001 e' sostituita dalla seguente: "Art. 11-bis Iniziative regionali per lo sviluppo delle gestioni associate e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali". 2. Il comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001 e' sostituito dal seguente: "1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate dei comuni e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali con iniziative, rivolte agli enti locali e agli altri enti pubblici interessati, finalizzate allo sviluppo del confronto sui temi di interesse comune, alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale". 3. All'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. La giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, puo' concedere contributi, per non piu' di 20.000,00 euro l'anno per comune e per un massimo di tre anni, ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini, a condizione che: a) il comune interessato partecipi a gestioni associate ai sensi della presente legge e risulti collocato fra i primi cento comuni della graduatoria di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/2004; b) la legge regionale di modifica dei confini comunali sia stata adottata a seguito di referendum consultivo ai sensi della legislazione regionale attuativa dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione e non abbia disposto misure di sostegno".