Art. 12.
     Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001

   1. La rubrica dell'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001 e'
sostituita  dalla  seguente: "Art. 11-bis Iniziative regionali per lo
sviluppo  delle  gestioni  associate  e dei processi aggregativi e di
cooperazione fra enti locali".
   2. Il comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001 e'
sostituito dal seguente:
   "1.  La  Regione  promuove  e  sostiene lo sviluppo delle gestioni
associate dei comuni e dei processi aggregativi e di cooperazione fra
enti  locali  con  iniziative,  rivolte agli enti locali e agli altri
enti  pubblici  interessati,  finalizzate allo sviluppo del confronto
sui  temi  di  interesse  comune, alla condivisione delle esperienze,
all'approfondimento    delle    conoscenze,   all'aggiornamento   del
personale".
   3.  All'art.  11-bis della legge regionale n. 40/2001 e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
   "2-bis.  La  giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui al
comma  2,  puo'  concedere contributi, per non piu' di 20.000,00 euro
l'anno  per  comune  e  per  un massimo di tre anni, ai comuni la cui
circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica
dei confini, a condizione che:
   a)  il  comune interessato partecipi a gestioni associate ai sensi
della  presente  legge  e  risulti collocato fra i primi cento comuni
della  graduatoria  di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale
n. 39/2004;
   b)  la  legge regionale di modifica dei confini comunali sia stata
adottata   a   seguito   di  referendum  consultivo  ai  sensi  della
legislazione  regionale attuativa dell'art. 133, secondo comma, della
Costituzione e non abbia disposto misure di sostegno".