Art. 3. Sostituzione dell'art. 6 nella legge regionale n. 40/2001 1. L'art. 6 della legge regionale n. 40/2001 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Modifiche dei livelli ottimali). - 1. L'individuazione di nuovi livelli ottimali o la modifica o la soppressione di livelli ottimali preesistenti e' effettuata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'art. 3. La proposta della Giunta da' atto delle valutazioni dei comuni, delle comunita' montane e delle province interessati, che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta; la mancata espressione delle valutazioni nel termine indicato non impedisce l'adozione degli atti della Giunta e del Consiglio. 2. All'individuazione di nuovi livelli ottimali o alla modifica o alla soppressione di livelli ottimali preesistenti provvede direttamente la giunta regionale, con deliberazione, se non risultano agli atti, nei termini di cui al comma 1, valutazioni negative di alcuno degli enti locali interessati. Il provvedimento e' comunicato al Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali".