Art. 3.
      Sostituzione dell'art. 6 nella legge regionale n. 40/2001

   1.  L'art.  6  della  legge regionale n. 40/2001 e' sostituito dal
seguente:   "Art.   6   (Modifiche   dei   livelli  ottimali).  -  1.
L'individuazione  di  nuovi  livelli  ottimali  o  la  modifica  o la
soppressione  di  livelli  ottimali  preesistenti  e'  effettuata con
deliberazione  del  Consiglio  regionale, su proposta della Giunta, a
condizione  che  siano  rispettati  i  criteri  di cui all'art. 3. La
proposta  della  Giunta  da' atto delle valutazioni dei comuni, delle
comunita'  montane  e  delle  province  interessati, che si esprimono
entro  venti  giorni  dalla  trasmissione della richiesta; la mancata
espressione  delle  valutazioni  nel  termine  indicato non impedisce
l'adozione degli atti della Giunta e del Consiglio.
   2.  All'individuazione di nuovi livelli ottimali o alla modifica o
alla   soppressione   di   livelli   ottimali  preesistenti  provvede
direttamente la giunta regionale, con deliberazione, se non risultano
agli  atti,  nei  termini  di cui al comma 1, valutazioni negative di
alcuno  degli enti locali interessati. Il provvedimento e' comunicato
al Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali".