Art. 4.
    Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 40/2001

   1.  Dopo  l'art. 6 della legge regionale n. 40/2001 e' inserito il
seguente: "Art. 6-bis (Conferenza del livello ottimale). - 1. Al fine
di  rafforzare  la  cooperazione  istituzionale  e  la stabilita' dei
processi  associativi tra i comuni, di semplificare i rapporti tra di
loro  e  di concentrare le attivita' di indirizzo e coordinamento, in
ciascun  livello ottimale che ha ottenuto il contributo forfetario di
cui all'art. 9, comma 2, e nel quale sono in corso gestioni associate
che  prevedono  la  delega  o  la costituzione di uffici comuni, puo'
essere  costituita,  con  specifica  convenzione,  una conferenza del
livello  ottimale,  composta  dagli amministratori dei comuni e degli
altri enti locali partecipanti alle gestioni associate.
   2.  La  convenzione disciplina la composizione, anche variabile in
ragione  delle  diverse gestioni associate, della conferenza e il suo
funzionamento.
   3. La convenzione puo' prevedere che, per le gestioni associate di
cui  al  comma  1,  alla  conferenza  siano  assegnati,  definendo le
relative modalita' di esercizio:
   a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo
svolgimento delle gestioni associate;
   b)  poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per
lo  svolgimento  delle  gestioni  associate,  compreso l'utilizzo dei
contributi regionali concessi ai sensi della presente legge;
   c)   poteri   di  interpretazione  degli  atti  associativi  e  di
risoluzione concordata delle controversie;
   d)  poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle gestioni
associate,  comprese  le  attivita' connesse all'attuazione dell'art.
11,  comma  2-ter,  e  la possibilita' di individuare, in accordo tra
tutti gli enti partecipanti, un diverso ente presso cui e' costituito
l'ufficio   comune   e   di  attivare  i  livelli  piu'  avanzati  di
integrazione previsti dal singolo atto associativo.
   4.  Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni dell'atto
associativo  che costituisce la conferenza prevalgono sulle eventuali
disposizioni  contrastanti delle convenzioni, che prevedono la delega
o  la costituzione di uffici comuni, precedentemente stipulate per le
singole  gestioni associate; le convenzioni successive, per quanto da
esse  non  espressamente  previsto, sono integrate dalle disposizioni
dell'atto associativo che costituisce la conferenza.
   5.  L'attivazione  della  conferenza del livello ottimale ai sensi
del  presente articolo non comporta l'attribuzione di indennita' agli
amministratori locali componenti la conferenza".