Art. 4. Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 40/2001 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 40/2001 e' inserito il seguente: "Art. 6-bis (Conferenza del livello ottimale). - 1. Al fine di rafforzare la cooperazione istituzionale e la stabilita' dei processi associativi tra i comuni, di semplificare i rapporti tra di loro e di concentrare le attivita' di indirizzo e coordinamento, in ciascun livello ottimale che ha ottenuto il contributo forfetario di cui all'art. 9, comma 2, e nel quale sono in corso gestioni associate che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, puo' essere costituita, con specifica convenzione, una conferenza del livello ottimale, composta dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali partecipanti alle gestioni associate. 2. La convenzione disciplina la composizione, anche variabile in ragione delle diverse gestioni associate, della conferenza e il suo funzionamento. 3. La convenzione puo' prevedere che, per le gestioni associate di cui al comma 1, alla conferenza siano assegnati, definendo le relative modalita' di esercizio: a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate; b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della presente legge; c) poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie; d) poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle gestioni associate, comprese le attivita' connesse all'attuazione dell'art. 11, comma 2-ter, e la possibilita' di individuare, in accordo tra tutti gli enti partecipanti, un diverso ente presso cui e' costituito l'ufficio comune e di attivare i livelli piu' avanzati di integrazione previsti dal singolo atto associativo. 4. Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni dell'atto associativo che costituisce la conferenza prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti delle convenzioni, che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, precedentemente stipulate per le singole gestioni associate; le convenzioni successive, per quanto da esse non espressamente previsto, sono integrate dalle disposizioni dell'atto associativo che costituisce la conferenza. 5. L'attivazione della conferenza del livello ottimale ai sensi del presente articolo non comporta l'attribuzione di indennita' agli amministratori locali componenti la conferenza".