Art. 5.
    Inserimento dell'art. 6-ter nella legge regionale n. 40/2001

   1.  Dopo l'art. 6-bis della legge regionale n. 40/2001 e' inserito
il  seguente:  "Art.  6-ter  (Circondari).  - 1.  Ferme  restando  le
disposizioni  in  materia  di  circondario  previste dall'art. 21 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, e dalla legislazione
regionale, la provincia puo' attribuire alle comunita' montane o alle
unioni  di  comuni  cui  partecipano  tutti  i  comuni  di un livello
ottimale o alle conferenze di livello ottimale il compito di svolgere
anche   funzioni   di   circondario   provinciale,   previa  apposita
convenzione  tra  la  provincia  medesima  e  gli enti interessati, a
condizione che tutti i comuni del livello ottimale siano compresi nel
territorio  della  provincia  e  che siano state incentivate gestioni
associate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.
   2. La convenzione stabilisce, tra l'altro:
   a) le funzioni provinciali esercitate dal circondario, o i compiti
ad   esso   attribuiti  nell'ambito  dello  svolgimento  di  funzioni
provinciali;
   b) le modalita' di svolgimento delle funzioni o dei compiti di cui
alla  lettera  a),  anche  mediante  delega,  costituzione  di uffici
comuni,   specifiche   modalita'   di   organizzazione  degli  uffici
provinciali e degli altri enti locali;
   c) la durata del rapporto convenzionale, le forme di consultazione
degli  enti  contraenti,  i  loro  rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi  e garanzie, le eventuali forme di indirizzo e coordinamento
della   provincia   per   l'esercizio   delle   funzioni  provinciali
attribuite.
   3.  La giunta regionale assegna al circondario costituito ai sensi
del   presente   articolo,  per  un  periodo  massimo  di  tre  anni,
nell'ambito  delle  risorse  di  cui  alla presente legge, contributi
commisurati  al  livello  di integrazione raggiunto nell'esercizio di
funzioni  provinciali, a condizione che i comuni che costituiscono il
circondario   partecipino   effettivamente   a   gestioni   associate
incentivate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.
   4. L'attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo non
comporta l'attribuzione di indennita' agli amministratori locali.".