Art. 6.
   Inserimento dell'art. 6-quater nella legge regionale n. 40/2001

   1.  Dopo l'art. 6-ter della legge regionale n. 40/2001 e' inserito
il  seguente:  "Art.  6-quater  (Sviluppo  della  cooperazione tra le
province  e  gli  altri  enti locali). - 1. Le province promuovono la
cooperazione  con i comuni, le comunita' montane, le unioni di comuni
e i circondari al fine di:
   a)  sviluppare  le  relazioni istituzionali per il piu' efficace e
coordinato  svolgimento  delle rispettive funzioni amministrative nei
settori  in  cui  sussistono  competenze esercitate dalla provincia e
dagli enti locali associati;
   b)  promuovere  accordi locali per l'individuazione, la modifica o
la soppressione di livelli ottimali di cui alla presente legge;
   c) promuovere la diffusione delle conferenze di cui all'art. 6-bis
e delle convenzioni di cui all'art. 6-ter;
   d)  promuovere  iniziative  verso  gli  organismi decentrati dello
Stato,  volte valorizzare i processi di cooperazione in corso tra gli
enti locali.
   2.  In attesa della riforma della legislazione statale e regionale
sulle  autonomie locali, per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma  1  del  presente articolo ciascuna provincia, previa intesa da
conseguire nella sede concertativa regionale di cui all'art. 5, comma
2,  costituisce  una  conferenza  di coordinamento istituzionale, cui
partecipano rappresentanti della provincia, degli altri enti locali e
della giunta regionale.
   3.  Le  province possono prevedere proprie forme di incentivazione
finanziaria  destinate  ai  comuni  montani  e  di  minore dimensione
demografica,  che  si  trovano,  ai  sensi  della  legge regionale n.
39/2004,   in   situazione  di  maggior  disagio,  agli  enti  locali
responsabili di gestioni associate o partecipanti alle convenzioni di
cui  all'art.  6-ter. Dette forme di incentivazione possono svolgersi
anche   in   modo  semplificato,  sulla  base  delle  risultanze  dei
procedimenti   regionali  di  concessione  e  revoca  dei  contributi
previsti  dalla  presente legge; a tal fine, le province e la Regione
stabiliscono  di comune accordo modalita' di comunicazione degli atti
di rispettiva competenza.
   4.  L'attivazione  delle conferenze di coordinamento istituzionale
di  cui  al  comma  2  non comporta l'attribuzione di indennita' agli
amministratori locali che vi partecipano.
   5.  Le conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2
sono   costituite   ed   operano  senza  determinare  duplicazioni  o
sovrapposizioni  rispetto ai compiti, che restano fermi, spettanti ad
altre  conferenze,  ad  enti  o  ad  organismi,  comunque denominati,
istituiti  dalla  Regione  e  dagli  enti  locali  sulla  base  della
legislazione  vigente  o degli atti che ne danno attuazione, compresi
quelli  spettanti  alle  conferenze  di  livello  ottimale  ai  sensi
dell'art. 6-bis".