Art. 6. Inserimento dell'art. 6-quater nella legge regionale n. 40/2001 1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale n. 40/2001 e' inserito il seguente: "Art. 6-quater (Sviluppo della cooperazione tra le province e gli altri enti locali). - 1. Le province promuovono la cooperazione con i comuni, le comunita' montane, le unioni di comuni e i circondari al fine di: a) sviluppare le relazioni istituzionali per il piu' efficace e coordinato svolgimento delle rispettive funzioni amministrative nei settori in cui sussistono competenze esercitate dalla provincia e dagli enti locali associati; b) promuovere accordi locali per l'individuazione, la modifica o la soppressione di livelli ottimali di cui alla presente legge; c) promuovere la diffusione delle conferenze di cui all'art. 6-bis e delle convenzioni di cui all'art. 6-ter; d) promuovere iniziative verso gli organismi decentrati dello Stato, volte valorizzare i processi di cooperazione in corso tra gli enti locali. 2. In attesa della riforma della legislazione statale e regionale sulle autonomie locali, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo ciascuna provincia, previa intesa da conseguire nella sede concertativa regionale di cui all'art. 5, comma 2, costituisce una conferenza di coordinamento istituzionale, cui partecipano rappresentanti della provincia, degli altri enti locali e della giunta regionale. 3. Le province possono prevedere proprie forme di incentivazione finanziaria destinate ai comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano, ai sensi della legge regionale n. 39/2004, in situazione di maggior disagio, agli enti locali responsabili di gestioni associate o partecipanti alle convenzioni di cui all'art. 6-ter. Dette forme di incentivazione possono svolgersi anche in modo semplificato, sulla base delle risultanze dei procedimenti regionali di concessione e revoca dei contributi previsti dalla presente legge; a tal fine, le province e la Regione stabiliscono di comune accordo modalita' di comunicazione degli atti di rispettiva competenza. 4. L'attivazione delle conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione di indennita' agli amministratori locali che vi partecipano. 5. Le conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 sono costituite ed operano senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni rispetto ai compiti, che restano fermi, spettanti ad altre conferenze, ad enti o ad organismi, comunque denominati, istituiti dalla Regione e dagli enti locali sulla base della legislazione vigente o degli atti che ne danno attuazione, compresi quelli spettanti alle conferenze di livello ottimale ai sensi dell'art. 6-bis".