Art. 9. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 40/2001 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, le parole "programma di riordino territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui all'art. 11-ter". 2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, dopo la parola "incorporazioni" sono inserite le seguenti: ", se non diversamente disposto dalla legge regionale". 3. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, le parole "programma di riordino territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui all'art. 11-ter". 4. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, le parole "programma di riordino territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui all'art. 11-ter".