Art. 9.
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 40/2001

   1.  Al  comma  1  dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, le
parole  "programma  di  riordino  territoriale" sono sostituite dalle
seguenti:  "regolamento  di  cui  all'art.  11-ter".  2.  Al  comma 2
dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  40/2001,  dopo  la  parola
"incorporazioni"  sono  inserite  le seguenti: ", se non diversamente
disposto dalla legge regionale".
   3.  Al  comma  4  dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, le
parole  "programma  di  riordino  territoriale" sono sostituite dalle
seguenti: "regolamento di cui all'art. 11-ter".
   4.  Al  comma  7  dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, le
parole  "programma  di  riordino  territoriale" sono sostituite dalle
seguenti: "regolamento di cui all'art. 11-ter".