Art. 10.
    Inserimento dell'art. 23-bis della legge regionale n. 16/2000

   1.  Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 16/2000 e' inserito il
seguente:  "Art.  23-bis  (Vigilanza  sugli  esercizi commerciali che
vendono  farmaci al pubblico). - 1. Le aziende U.S.L. effettuano, nei
reparti  adibiti  alla  vendita  dei  medicinali,  la vigilanza sulla
corretta   conservazione   degli  stessi,  la  scadenza,  nonche'  il
controllo  sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita
e  di  utilizzazione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi
di   vigilanza  rilevino  inosservanze  delle  disposizioni  vigenti,
l'azienda U.S.L. e' tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla
normativa nazionale e regionale di settore".