Art. 10. Inserimento dell'art. 23-bis della legge regionale n. 16/2000 1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 16/2000 e' inserito il seguente: "Art. 23-bis (Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico). - 1. Le aziende U.S.L. effettuano, nei reparti adibiti alla vendita dei medicinali, la vigilanza sulla corretta conservazione degli stessi, la scadenza, nonche' il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi di vigilanza rilevino inosservanze delle disposizioni vigenti, l'azienda U.S.L. e' tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore".