Art. 11.
     Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2000

   1.  L'art.  25  della legge regionale n. 16/2000 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  25  (Disciplina  degli  orari,  turni e ferie delle
farmacie  e  delle  proiezioni).  - 1. La disciplina degli orari, dei
turni  e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle
farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all'art.
17-bis  e'  stabilita  dal comune sentite le organizzazioni sindacali
delle  farmacie  pubbliche  e  private  previo  parere consultivo dei
rappresentanti  degli ordini professionali di competenza ed acquisito
il parere dei competenti uffici dell'azienda U.S.L.
   2.  E' facolta' del comune, in conformita' alle procedure previste
al  comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico.
L'apertura  giornaliera  non  puo'  essere  di  durata inferiore alle
quattro ore e superiore alle dodici ore.
   3.  Le  ordinanze  relative  agli  orari ed ai turni devono essere
sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni".