Art. 11. Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2000 1. L'art. 25 della legge regionale n. 16/2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni). - 1. La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all'art. 17-bis e' stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda U.S.L. 2. E' facolta' del comune, in conformita' alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L'apertura giornaliera non puo' essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore. 3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni".