Art. 12.
     Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2000

   1.  L'art.  26  della legge regionale n. 16/2000 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  26  (Orario  di  apertura  delle farmacie). - 1. Le
farmacie  urbane  debbono garantire un orario di apertura settimanale
non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.
   2.  Le  farmacie  rurali  debbono  garantire un orario settimanale
complessivamente  non  inferiore  a trentasei ore suddiviso su almeno
cinque giorni.
   3.  Le  farmacie  situate  nei  centri  commerciali,  fatto  salvo
l'obbligo  del  rispetto  dei  turni del bacino di servizio nel quale
sono  inserite,  possono adottare l'orario di apertura del centro ove
sono ubicate".