Art. 12. Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2000 1. L'art. 26 della legge regionale n. 16/2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Orario di apertura delle farmacie). - 1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni. 2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni. 3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l'obbligo del rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l'orario di apertura del centro ove sono ubicate".