Art. 13.
    Inserimento dell'art. 26-bis della legge regionale n. 16/2000

   1.  Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 16/2000 e' inserito il
seguente: "Art. 26-bis (Orario di apertura dei dispensari stagionali,
delle  proiezioni  e  delle farmacie di cui all'art. 17-bis). - 1. Le
farmacie di cui all'art. 17-bis adottano orari funzionali ai tempi di
servizio della struttura nella quale sono inserite.
   2.  Il  comune  puo'  autorizzare  le  proiezioni ad effettuare un
orario diverso rispetto a quello previsto dal comma 1.
   3.  Le  farmacie  cui  sono  affidate  le proiezioni e i dispensai
stagionali possono essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto
rispetto  a  quello  previsto  dall'art.  26,  commi 1 e 2, in misura
corrispondente   al  periodo  di  apertura  della  proiezione  o  del
dispensario".