Art. 13. Inserimento dell'art. 26-bis della legge regionale n. 16/2000 1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 16/2000 e' inserito il seguente: "Art. 26-bis (Orario di apertura dei dispensari stagionali, delle proiezioni e delle farmacie di cui all'art. 17-bis). - 1. Le farmacie di cui all'art. 17-bis adottano orari funzionali ai tempi di servizio della struttura nella quale sono inserite. 2. Il comune puo' autorizzare le proiezioni ad effettuare un orario diverso rispetto a quello previsto dal comma 1. 3. Le farmacie cui sono affidate le proiezioni e i dispensai stagionali possono essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto rispetto a quello previsto dall'art. 26, commi 1 e 2, in misura corrispondente al periodo di apertura della proiezione o del dispensario".