Art. 16.
                        A b r o g a z i o n i

   1.  L'art.  21  della  legge  regionale n. 16/2000 e' abrogato. 2.
L'art. 29 della legge regionale n. 16/2000 e' abrogato.
   3. L'art. 34 della legge regionale n. 16/2000 e' abrogato.
   4.  All'interno del comma 2 dell'art. 30, del comma 1 dell'art. 33
e  del  comma  2  dell'art.  35 della legge regionale n. 16/2000 sono
soppresse le parole: "dell'Ordine professionale e".