Art. 16. A b r o g a z i o n i 1. L'art. 21 della legge regionale n. 16/2000 e' abrogato. 2. L'art. 29 della legge regionale n. 16/2000 e' abrogato. 3. L'art. 34 della legge regionale n. 16/2000 e' abrogato. 4. All'interno del comma 2 dell'art. 30, del comma 1 dell'art. 33 e del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 16/2000 sono soppresse le parole: "dell'Ordine professionale e".