Art. 17.
                          Norma transitoria

   1.  Non  si  applicano  le  disposizioni  della  presente legge ai
procedimenti in corso derivanti dalle piante organiche gia' approvate
dal  Consiglio regionale alla data della sua entrata in vigore. Per i
seguenti  procedimenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti:
a)     provvedimenti     relativi     all'assegnazione/autorizzazione
all'apertura  delle  farmacie  afferenti  le  sedi  farmaceutiche dei
concorsi, gia' espletati, delle province di Lucca ed Arezzo;
   b)  provvedimenti  relativi  alla  dichiarazione  di  sedi vacanti
disponibili  per l'esercizio pubblico, relativa offerta in prelazione
ed assegnazione ai comuni;
   c)  termine per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle
farmacie  a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte
dei  comuni,  di  cui  agli articoli 14 e 21 della legge regionale n.
16/2000.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 28 giugno 2007
                               MARTINI
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta
   del 12 giugno 2007.