Art. 17. Norma transitoria 1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti in corso derivanti dalle piante organiche gia' approvate dal Consiglio regionale alla data della sua entrata in vigore. Per i seguenti procedimenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti: a) provvedimenti relativi all'assegnazione/autorizzazione all'apertura delle farmacie afferenti le sedi farmaceutiche dei concorsi, gia' espletati, delle province di Lucca ed Arezzo; b) provvedimenti relativi alla dichiarazione di sedi vacanti disponibili per l'esercizio pubblico, relativa offerta in prelazione ed assegnazione ai comuni; c) termine per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle farmacie a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei comuni, di cui agli articoli 14 e 21 della legge regionale n. 16/2000. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 giugno 2007 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 giugno 2007.