Art. 2. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2000 1. L'art. 14 della legge regionale n. 16/2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Competenze del comune). - 1. Sono di competenza del comune: a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento; b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell'art. 129 del regio decreto n. 1265/1934; c) la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonche' la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell'art. 369 del regio decreto n. 1265/1934; d) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali; e) gli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani); f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarita' delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 362/1991 e dell'art. 12 della legge 475/1968; g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge; h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE "e successive direttive di modifica" relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE), previo accertamento ispettivo dell'azienda U.S.L. competente per territorio; i) l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell'ambito della vigilanza farmaceutica. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il comune acquisisce il parere dell'azienda USL, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell'art. 23. 3. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, delle proiezioni, delle farmacie e succursali e dei dispensari stagionali e' subordinata: a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative all'ubicazione prescelta; b) al parere favorevole sull'idoneita' igienico-sanitaria dei locali da parte dell'azienda U.S.L. territorialmente competente; c) al favorevole esito dell'ispezione, ai sensi dell'art. 111 del regio decreto n. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all'art. 23. 4. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento o delle farmacie succursali e' effettuata, a pena di decadenza dell'assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione. 5. Il comune deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento e di quelle succursali entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'assegnatario. 6. Il comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla giunta regionale ed all'azienda U.S.L. competente per territorio".