Art. 2.
     Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2000

   1.  L'art.  14  della legge regionale n. 16/2000 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  14 (Competenze del comune). - 1. Sono di competenza
del comune:
   a)  l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie e
dei  dispensari  farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella
propria   sede   di   pertinenza,   delle   farmacie   in  seguito  a
decentramento;
   b)  la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai
sensi dell'art. 129 del regio decreto n. 1265/1934;
   c)  la  decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e
la  dichiarazione  di  chiusura  temporanea  dello  stesso  nei  casi
previsti  dalla  legge  nonche'  la  dichiarazione di decadenza degli
eredi  del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai
sensi  dell'art.  12  della  legge  2  aprile  1968,  n.  475  (Norme
concernenti  il  servizio  farmaceutico),  dell'art.  7 della legge 8
novembre  1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e
dell'art. 369 del regio decreto n. 1265/1934;
   d)  l'autorizzazione  all'apertura  e  all'esercizio  di  farmacie
succursali;
   e) gli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 35 della
legge  23  maggio  1950,  n.  253  (Disposizioni  per  le locazioni e
sublocazioni di immobili urbani);
   f)  riconoscimenti  e  trasferimenti di titolarita' delle farmacie
ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli
articoli  7  e  8  della  legge  362/1991  e dell'art. 12 della legge
475/1968;
   g)  disciplina  degli  orari,  dei turni di servizio e delle ferie
delle  farmacie,  dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi
delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge;
   h)  il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni
per  la  distribuzione  all'ingrosso di medicinali per uso umano e di
medicinali   veterinari,   secondo   quanto   previsto   dal  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione  della direttiva
2001/83/CE "e successive direttive di modifica" relativa ad un codice
comunitario  concernente  i  medicinali  per uso umano, nonche' della
direttiva  2003/94/CE),  previo  accertamento  ispettivo dell'azienda
U.S.L. competente per territorio;
   i)  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative per violazioni
rilevate nell'ambito della vigilanza farmaceutica.
   2.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui al comma 1, il comune
acquisisce  il  parere  dell'azienda  USL,  salvo  quanto previsto in
materia di vigilanza ai sensi dell'art. 23.
   3.  L'autorizzazione  all'apertura e all'esercizio delle farmacie,
delle  proiezioni,  delle  farmacie  e  succursali  e  dei dispensari
stagionali e' subordinata:
   a)  alla  verifica  circa  il  rispetto  delle  normative di legge
relative all'ubicazione prescelta;
   b)  al  parere  favorevole  sull'idoneita'  igienico-sanitaria dei
locali da parte dell'azienda U.S.L. territorialmente competente;
   c)  al favorevole esito dell'ispezione, ai sensi dell'art. 111 del
regio decreto n. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di
cui all'art. 23.
   4.  L'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire
per  decentramento  o delle farmacie succursali e' effettuata, a pena
di  decadenza  dell'assegnazione,  entro sei mesi dalla pubblicazione
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana del provvedimento
regionale di assegnazione.
   5.  Il  comune deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura della
farmacia  di nuova istituzione o da trasferire per decentramento e di
quelle   succursali   entro   trenta   giorni   dalla   presentazione
dell'istanza da parte dell'assegnatario.
   6.  Il  comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del
presente   articolo  alla  giunta  regionale  ed  all'azienda  U.S.L.
competente per territorio".