Art. 3.
     Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2000

   1.  L'art.  15  della legge regionale n. 16/2000 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  15  (Competenze  delle  aziende  sanitarie).  -  1.
L'azienda U.S.L. esercita le funzioni amministrative in materia di:
   a)  sostituzione  temporanea  del  titolare nella conduzione delle
farmacie nei casi previsti dall'art. 11 della legge n. 475/1968;
   b)  accertamento  dell'indennita' di avviamento ai sensi dell'art.
24,  rilievo  e determinazione dell'importo degli arredi, provviste e
dotazioni ai sensi dell'art. 110 del regio decreto n. 1265/1934;
   c)  attivita'  consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti
riservati alla giunta regionale ed al sindaco ai sensi degli articoli
13 e 14;
   d)  vigilanza sull'esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al
pubblico, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;
   e)  classificazione  ed  aggiornamento  delle  farmacie  ai  sensi
dell'art.  1  della  legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore
dei farmacisti rurali);
   f)  riconoscimento del diritto e determinazione dell'indennita' di
residenza  o  contributo  per  le farmacie rurali e di gestione per i
dispensari farmaceutici di cui alla legge n. 221/1968;
   g)  diretto  approvvigionamento  e  distribuzione  del  ricettario
standardizzato  a  lettura  automatica  di  cui  al  decreto-legge 30
ottobre  1987, n. 443 convertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria);
   h) autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera;
   i)  ogni  altro  provvedimento  in  materia gia' di competenza del
medico  provinciale,  salvo quanto disposto negli articoli seguenti o
non  espressamente  riservato allo Stato o alla Regione dalle vigenti
disposizioni di legge.
   2.  L'azienda  U.S.L. rilascia il parere di cui all'art. 14, comma
3, lettera c), entro il termine assegnato dal comune.
   3.  L'azienda  U.S.L.  trasmette  i  provvedimenti  relativi  alle
funzioni di cui al comma 1 alla giunta regionale e al comune.
   4.  Il  direttore  generale  dell'azienda  ospedaliera esercita le
funzioni  amministrative  concernenti  i  provvedimenti  in  tema  di
autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera.
   5.  Il  direttore  generale  dell'azienda  ospedaliera trasmette i
provvedimenti di cui al comma 4 alla giunta regionale.".