Art. 3. Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2000 1. L'art. 15 della legge regionale n. 16/2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Competenze delle aziende sanitarie). - 1. L'azienda U.S.L. esercita le funzioni amministrative in materia di: a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall'art. 11 della legge n. 475/1968; b) accertamento dell'indennita' di avviamento ai sensi dell'art. 24, rilievo e determinazione dell'importo degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell'art. 110 del regio decreto n. 1265/1934; c) attivita' consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti riservati alla giunta regionale ed al sindaco ai sensi degli articoli 13 e 14; d) vigilanza sull'esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari; e) classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali); f) riconoscimento del diritto e determinazione dell'indennita' di residenza o contributo per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici di cui alla legge n. 221/1968; g) diretto approvvigionamento e distribuzione del ricettario standardizzato a lettura automatica di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria); h) autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera; i) ogni altro provvedimento in materia gia' di competenza del medico provinciale, salvo quanto disposto negli articoli seguenti o non espressamente riservato allo Stato o alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge. 2. L'azienda U.S.L. rilascia il parere di cui all'art. 14, comma 3, lettera c), entro il termine assegnato dal comune. 3. L'azienda U.S.L. trasmette i provvedimenti relativi alle funzioni di cui al comma 1 alla giunta regionale e al comune. 4. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera esercita le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera. 5. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera trasmette i provvedimenti di cui al comma 4 alla giunta regionale.".