Art. 5.
     Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2000

   1.  L'art.  17  della legge regionale n. 16/2000 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  17  (Proiezioni  delle sedi farmaceutiche). - 1. La
proiezione  e'  un  presidio  farmaceutico sussidiario della farmacia
nell'ambito  della  sede  farmaceutica  di sua pertinenza prevista in
pianta  organica.  Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non
ha  obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche "ex
tempore".
   2.   Nei  comuni  con  popolazione  fino  a  dodicimilacinquecento
abitanti  il  sindaco,  nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di
garantire  piu'  adeguati  livelli  di  assistenza  farmaceutica,  in
presenza  di particolari condizioni topografiche e di viabilita' puo'
proporre l'istituzione, all'interno di ciascuna sede farmaceutica, di
una  proiezione  della  farmacia  stessa,  a condizione che la stessa
venga  ubicata  in un centro o nucleo abitato con una popolazione non
inferiore  a mille abitanti. Tale limite non si applica nei comuni ad
economia  prevalentemente  turistica  e nelle citta' d'arte di cui al
decreto  del  Presidente della giunta regionale 16 marzo 2004 n. 17/R
(Regolamento  di  attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n.
28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114"),  nelle  aree
territoriali individuate con deliberazione del Consiglio regionale 21
febbraio 2000, n. 69.
   3.  Il  sindaco  propone  l'apertura  della proiezione al titolare
della  farmacia  afferente  la  sede farmaceutica ove e' istituito il
presidio di cui al comma 1.
   4.  Qualora il titolare non accetti, il sindaco propone l'apertura
della  proiezione  al titolare della farmacia piu' vicina al centro o
nucleo  abitato  ove  la  stessa  e'  istituita. In questa ipotesi il
sindaco,  in  sede di revisione di pianta organica, prevede una nuova
delimitazione  della  sede  farmaceutica,  scorporando  il territorio
pertinente al centro o nucleo abitato dove e' istituita la proiezione
per  attribuirlo  alla sede che ha accettato di attivarla. Nelle more
della  ridefinizione  della nuova pianta organica si procede comunque
all'apertura della proiezione.
   5.  Il  sindaco  per far fronte alle necessita' assistenziali, nel
caso  in  cui la procedura di cui al presente articolo non abbia dato
esito  positivo,  in sede di revisione della pianta organica, propone
ai  sensi  dell'art. 16, l'istituzione di una nuova sede farmaceutica
nel  territorio  del  comune  anche  in  deroga al criterio contenuto
all'art.  1 della legge n. 475/1968 e al criterio di cui all'art. 104
del regio decreto n. 1265/1934.
   6.  In  deroga  alla  previsione di cui al comma 2, qualora vi sia
accordo  tra  il  sindaco  ed  il titolare della farmacia interessata
l'apertura di una proiezione della farmacia potra' essere autorizzata
anche in presenza di un numero di abitanti inferiori a mille.
   7. In presenza di una proiezione sul territorio di una o piu' sedi
farmaceutiche  di  un  comune,  in  sede  di  revisione  della pianta
organica,  si  tiene conto del rapporto farmacie/popolazione previsto
dall'art. 1 della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 1 della
legge   n.  362/1991  prevedendo  l'utilizzazione  della  popolazione
eccedente quando questa sia pari o uguale al 66 per cento.
   8.  Non  possono  avere  proiezioni  le  farmacie  succursali  e i
dispensari  farmaceutici.  L'eventuale  trasferimento di locali della
proiezione  puo' avvenire soltanto nell'ambito del nucleo abitato per
il quale la proiezione e' stata attivata.
   9.  Nei  comuni  con popolazione superiore a dodicimilacinquecento
abitanti  si  attiva la procedura del decentramento delle farmacie di
cui  all'art.  5  della  legge  n.  362/1991.  Nel  caso in cui detta
procedura  non  porti  al decentramento delle farmacie, si applica la
procedura per l'attivazione della proiezione di cui al comma 2".