Art. 7.
    Inserimento dell'art. 17-ter della legge regionale n. 16/2000

   1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale n. 16/2000 e' inserito
il  seguente:  "Art.  17-ter  (Dispensari farmaceutici). - 1. Le sedi
farmaceutiche  relative a dispensari a servizio continuativo annuale,
non  stagionale,  qualora  il  fatturato servizio sanitario nazionale
relativo  all'anno  2004  superi  il  valore di euro 200.000,00, sono
assegnate   ciascuna   al   farmacista,  indicato  dal  titolare  del
dispensario,  che  sia  risultato idoneo in almeno un concorso per il
conferimento  di  sedi farmaceutiche di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, che sia in possesso
di   locali   idonei  all'apertura  situati  all'interno  della  sede
corrispondente indicata in pianta organica e che assicuri l'immediata
continuita' del servizio farmaceutico.
   2.   I  dispensari  farmaceutici  annuali,  non  stagionali,  sono
trasformati  in proiezioni delle farmacie dai quali dipendono qualora
il relativo fatturato servizio sanitario nazionale non abbia superato
nell'anno  2004  il  valore  di  euro  200.000,00.  Per  attivare  la
proiezione  sostitutiva  di  un  dispensario esistente, si procede al
riassorbimento  della sede farmaceutica del dispensario nella sede di
origine e all'avvio delle procedure di cui all'art. 17".