Art. 8.
     Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2000

   1.  L'art.  18  della legge regionale n. 16/2000 e' sostituito dal
seguente:   "Art.   18   (Procedura   di   assegnazione   delle  sedi
farmaceutiche  vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali
riservate  all'esercizio  privato).  -  1. Il conferimento delle sedi
farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all'esercizio
privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli
ed esami.
   2.  Il  dirigente  del  competente  ufficio della giunta regionale
indice  il  concorso  per  l'assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione.
   3.  Ogni candidato deve indicare la sede farmaceutica per la quale
concorre. La mancata indicazione della sede comporta l'esclusione dal
concorso.  Nel  caso in cui sia indicata piu' di una sede e' presa in
considerazione solo la prima.
   4.  E'  facolta' dei candidati far riferimento alla documentazione
presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se
non ancora concluso.
   5.  L'ammissione  dei  candidati precede l'inizio dei lavori della
commissione esaminatrice ed e' effettuata dal dirigente.
   6.  Il  dirigente  del  competente  ufficio della Giunta regionale
approva  la  graduatoria  degli  idonei  e  assegna  le  sedi messe a
concorso.  Le  sedi  bandite nel concorso stesso eventualmente resesi
disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri
candidati che non siano gia' assegnatari.
   7.  La  graduatoria dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie
succursali ha una validita' di quattro anni a decorrere dalla data di
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana. Il
dirigente  del  competente  ufficio della giunta regionale comunica i
risultati  della  procedura  concorsuale  ai  sindaci ed alle aziende
U.S.L. interessate.
   8.  Nel caso in cui, a seguito di espletamento del concorso non vi
siano  candidati  che abbiano scelto una sede, o in casi di rinuncia,
il  sindaco,  dopo avere messo in atto, senza risultato, le procedure
di cui all'art. 17, per quanto applicabile, puo' stipulare specifiche
intese  con un titolare di una farmacia pubblica e privata al fine di
garantire il servizio farmaceutico.".