Art. 9. Inserimento dell'art. 18-bis della legge regionale n. 16/2000 1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 16/2000 e' inserito il seguente: "Art. 18-bis (Composizione e nomina della commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice e' composta: a) dal direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarieta' o da suo delegato; b) da due funzionari dipendenti della Regione, dei quali almeno uno laureato in farmacia; c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private e gli ordini provinciali dei farmacisti. 2. Le funzioni di presidente sono svolte dal direttore generale della direzione generale del Diritto alla salute e politiche di solidarieta' e quelle di segretario da un dipendente della Regione. I componenti della commissione di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal dirigente del competente ufficio della giunta regionale".