Art. 9.
    Inserimento dell'art. 18-bis della legge regionale n. 16/2000

   1.  Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 16/2000 e' inserito il
seguente:  "Art.  18-bis  (Composizione  e  nomina  della commissione
giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice e' composta:
   a)  dal  direttore  generale della direzione generale Diritto alla
salute e politiche di solidarieta' o da suo delegato;
   b)  da  due  funzionari dipendenti della Regione, dei quali almeno
uno laureato in farmacia;
   c)  da  due  farmacisti  di  cui  uno  titolare  di farmacia e uno
esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra le
organizzazioni  sindacali  delle  farmacie  pubbliche e private e gli
ordini provinciali dei farmacisti.
   2.  Le  funzioni  di presidente sono svolte dal direttore generale
della  direzione  generale  del  Diritto  alla  salute e politiche di
solidarieta' e quelle di segretario da un dipendente della Regione. I
componenti  della  commissione  di  cui  alle  lettere  b)  e c) sono
nominati   dal   dirigente   del   competente  ufficio  della  giunta
regionale".