Art. 11. Esercizio di piu' attivita' 1. Gli enti che svolgono attivita' di CES, possono esercitare una o piu' delle seguenti attivita' previste dal RTCES: a) vendita; b) importazione; c) trasformazione. 2. L'ente richiede iscrizione distinta al RTCES per ciascuna delle attivita' di cui alla lettera a).