Art. 11.
                     Esercizio di piu' attivita'

1.  Gli  enti che svolgono attivita' di CES, possono esercitare una o
piu' delle seguenti attivita' previste dal RTCES: a) vendita;
b) importazione;
c) trasformazione.
2.  L'ente  richiede  iscrizione distinta al RTCES per ciascuna delle
attivita' di cui alla lettera a).