Art. 14.
           Requisiti di base per l'esercizio della vendita

1.  La  distribuzione  al dettaglio dei prodotti del commercio equo e
solidale puo' essere effettuata da: a) enti impegnati prevalentemente
o  esclusivamente  nella  commercializzazione  di  prodotti  del  CES
iscritti nel RTCES;
b)  enti  o  soggetti  che commercializzano prodotti del CES non come
attivita' prevalente o residuale.
2.  Fermo  restando l'art. 16, nel caso di cui al comma 1, lettera b)
il venditore si impegna ad assicurare:
a)  trasparenza  e  rispetto  dei  prezzi indicati dall'importatore o
dagli  enti  aderenti  alle associazioni di cui all'art. 3, comma 1 e
comma 2;
b) comunicazione evidente del carattere equo e solidale dei prodotti;
c)  l'adempimento  dell'obbligo  di fornire le informazioni richieste
dai clienti ai sensi dell'art. 3, comma 3.
3. La distribuzione al dettaglio di cui al comma 1 si attiene in ogni
caso ai seguenti requisiti minimi:
a) l'attivita' e' di carattere stabile e continuativo;
b)  e'  esercitata in forma organizzata con una o piu' sedi fisse per
la  vendita  dei  prodotti,  nel  rispetto  della normativa statale e
regionale sul commercio.
4. L'iscritto al RTCES puo' esercitare contemporaneamente l'attivita'
di   vendita  al  dettaglio  ed  all'ingrosso,  in  conformita'  alla
normativa statale e regionale sul commercio.
5.   Nel  caso  in  cui  l'iscritto  al  RTCES  svolga  attivita'  di
importazione o trasformazione di prodotti di CES, la vendita puo' non
essere  la  sua  attivita'  prevalente,  fatto salvo quanto stabilito
dall'art.  8, comma 1, lettera a) e fermi restando i requisiti di cui
all'art. 5.