Art. 14. Requisiti di base per l'esercizio della vendita 1. La distribuzione al dettaglio dei prodotti del commercio equo e solidale puo' essere effettuata da: a) enti impegnati prevalentemente o esclusivamente nella commercializzazione di prodotti del CES iscritti nel RTCES; b) enti o soggetti che commercializzano prodotti del CES non come attivita' prevalente o residuale. 2. Fermo restando l'art. 16, nel caso di cui al comma 1, lettera b) il venditore si impegna ad assicurare: a) trasparenza e rispetto dei prezzi indicati dall'importatore o dagli enti aderenti alle associazioni di cui all'art. 3, comma 1 e comma 2; b) comunicazione evidente del carattere equo e solidale dei prodotti; c) l'adempimento dell'obbligo di fornire le informazioni richieste dai clienti ai sensi dell'art. 3, comma 3. 3. La distribuzione al dettaglio di cui al comma 1 si attiene in ogni caso ai seguenti requisiti minimi: a) l'attivita' e' di carattere stabile e continuativo; b) e' esercitata in forma organizzata con una o piu' sedi fisse per la vendita dei prodotti, nel rispetto della normativa statale e regionale sul commercio. 4. L'iscritto al RTCES puo' esercitare contemporaneamente l'attivita' di vendita al dettaglio ed all'ingrosso, in conformita' alla normativa statale e regionale sul commercio. 5. Nel caso in cui l'iscritto al RTCES svolga attivita' di importazione o trasformazione di prodotti di CES, la vendita puo' non essere la sua attivita' prevalente, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a) e fermi restando i requisiti di cui all'art. 5.