Art. 15.
            Prevalenza negli acquisti da soggetti del CES

1.  Almeno  il  90  per  cento  del  prezzo  d'acquisto  dei prodotti
destinati  alla  rivendita,  materie prime ed accessori di vendita da
parte degli enti iscritti nel RTCES, sono prodotti: a) a marchio FLO;
b) acquistati direttamente da fornitori iscritti:
1) al registro toscano;
2) al registro AGICES;
3) IFAT o NEWS.
c)  di  cooperative  sociali  di cui alla legge regionale 24 novembre
1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli
enti  pubblici  che  operano  nell'ambito regionale) modificata dalla
legge regionale 2 aprile 2002, n. 11;
d) di produttori di biologico;
e)  di  fornitori editoriali, progetti di solidarieta' con il sud del
mondo.
2.  Almeno  il 70 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti di cui
al comma 1:
a)  e'  compreso nella categoria indicata alla lettera a) del comma 1
ovvero;
b)  proviene dai soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1
e sono da essi certificati.
3.  Nel  prezzo  di  cui  al  comma 2 non e' compreso il valore delle
materie  prime  ed  accessori  di vendita utilizzate per realizzare o
confezionare prodotti del CES.
4.  L'ente  presenta  il  bilancio  annuale  e apposita dichiarazione
allegata  attestante  i  valori  di  cui  ai commi 1 e 2, indicando i
relativi importi nelle seguenti voci:
a) prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) prodotti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
c) prodotti diversi dalle lettere a) e b) del presente comma.
5.  La somma delle voci di cui al comma 4 rappresenta il totale degli
acquisti di prodotti destinati alla vendita al dettaglio.