Art. 15. Prevalenza negli acquisti da soggetti del CES 1. Almeno il 90 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti destinati alla rivendita, materie prime ed accessori di vendita da parte degli enti iscritti nel RTCES, sono prodotti: a) a marchio FLO; b) acquistati direttamente da fornitori iscritti: 1) al registro toscano; 2) al registro AGICES; 3) IFAT o NEWS. c) di cooperative sociali di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale) modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 11; d) di produttori di biologico; e) di fornitori editoriali, progetti di solidarieta' con il sud del mondo. 2. Almeno il 70 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti di cui al comma 1: a) e' compreso nella categoria indicata alla lettera a) del comma 1 ovvero; b) proviene dai soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 e sono da essi certificati. 3. Nel prezzo di cui al comma 2 non e' compreso il valore delle materie prime ed accessori di vendita utilizzate per realizzare o confezionare prodotti del CES. 4. L'ente presenta il bilancio annuale e apposita dichiarazione allegata attestante i valori di cui ai commi 1 e 2, indicando i relativi importi nelle seguenti voci: a) prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b); b) prodotti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e); c) prodotti diversi dalle lettere a) e b) del presente comma. 5. La somma delle voci di cui al comma 4 rappresenta il totale degli acquisti di prodotti destinati alla vendita al dettaglio.