Art. 16. Trasparenza e rispetto dei prezzi indicati dall'importatore 1. Il venditore di prodotti del CES fornisce ai propri acquirenti le informazioni, relative alla composizione del prezzo finale di vendita, indicate dagli importatori. 2. Il venditore si impegna a rispettare altresi': a) il prezzo al dettaglio per i prodotti alimentari indicato dall'importatore da cui ha acquistato il prodotto fornendo ai propri acquirenti informazioni visibili e dettagliate relative ad eventuali riduzioni del prezzo fisso; b) la base minima di riferimento del prezzo al dettaglio per i prodotti di artigianato indicata dall'importatore da cui ha acquistato il prodotto, fornendo ai propri acquirenti informazioni visibili e dettagliate relative ad eventuali riduzioni del prezzo minimo. 3. Le riduzioni di cui al comma 2, lettera b), riguardano casi occasionali, limitati nel tempo, giustificati da particolari condizioni contingenti quali scadenze imminenti di vendibilita', difetti dei prodotti, giacenze eccessive o prolungate.