Art. 16.
     Trasparenza e rispetto dei prezzi indicati dall'importatore

1.  Il venditore di prodotti del CES fornisce ai propri acquirenti le
informazioni,   relative  alla  composizione  del  prezzo  finale  di
vendita,  indicate  dagli  importatori.  2. Il venditore si impegna a
rispettare altresi':
a)  il  prezzo  al  dettaglio  per  i  prodotti  alimentari  indicato
dall'importatore  da cui ha acquistato il prodotto fornendo ai propri
acquirenti  informazioni visibili e dettagliate relative ad eventuali
riduzioni del prezzo fisso;
b)  la  base  minima  di  riferimento  del  prezzo al dettaglio per i
prodotti   di   artigianato   indicata  dall'importatore  da  cui  ha
acquistato  il  prodotto,  fornendo ai propri acquirenti informazioni
visibili  e  dettagliate  relative  ad eventuali riduzioni del prezzo
minimo.
3.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  2, lettera b), riguardano casi
occasionali,   limitati   nel   tempo,  giustificati  da  particolari
condizioni  contingenti  quali  scadenze  imminenti  di vendibilita',
difetti dei prodotti, giacenze eccessive o prolungate.