Art. 19. Indicazione dei prezzi di vendita al dettaglio 1. L'ente importatore iscritto al RTCES indica ai rivenditori, sia dettaglianti sia grossisti: a) il prezzo fisso al dettaglio per i prodotti alimentari; b) la base minima di riferimento del prezzo al dettaglio per i prodotti di artigianato. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono uguali per tutti gli enti che commercializzano prodotti del CES.