Art. 19.
           Indicazione dei prezzi di vendita al dettaglio

1.  L'ente  importatore  iscritto al RTCES indica ai rivenditori, sia
dettaglianti  sia  grossisti:  a)  il prezzo fisso al dettaglio per i
prodotti alimentari;
b)  la  base  minima  di  riferimento  del  prezzo al dettaglio per i
prodotti di artigianato.
2.  Gli  importi di cui al comma 1 sono uguali per tutti gli enti che
commercializzano prodotti del CES.