Art. 22. Relazione stabile con il produttore 1. Trascorso un periodo di prova non superiore a tre anni per ogni nuovo produttore, l'importatore si impegna ad assicurare un rapporto commerciale stabile con il partner produttore. 2. Si considera stabile ai sensi del comma 1 il rapporto commerciale che comporta l'acquisto dal produttore di almeno il 70 per cento del valore totale del prezzo degli acquisti effettuati dall'importatore nei due anni precedenti.