Art. 22.
                 Relazione stabile con il produttore

1.  Trascorso  un  periodo di prova non superiore a tre anni per ogni
nuovo  produttore, l'importatore si impegna ad assicurare un rapporto
commerciale  stabile  con  il  partner  produttore.  2.  Si considera
stabile  ai  sensi  del  comma 1 il rapporto commerciale che comporta
l'acquisto dal produttore di almeno il 70 per cento del valore totale
del  prezzo  degli  acquisti effettuati dall'importatore nei due anni
precedenti.