Art. 23.
                 Prefinanziamento delle importazioni

1.  L'importatore si impegna a rispettare le richieste dei produttori
per  cio'  che  riguarda  il  prefinanziamento,  ovvero  il pagamento
all'ordine  di  un  anticipo,  senza  interessi,  sulla fornitura dei
prodotti  ordinati.  2. L'importatore non e' vincolato a richieste di
prefinanziamento  superiori al 50 per cento del prezzo d'acquisto del
prodotto.
3.  Su  richiesta  l'importatore  fornisce  annualmente  al  RTCES un
rapporto contenente tutti i prefinanziamenti effettuati.