Art. 23. Prefinanziamento delle importazioni 1. L'importatore si impegna a rispettare le richieste dei produttori per cio' che riguarda il prefinanziamento, ovvero il pagamento all'ordine di un anticipo, senza interessi, sulla fornitura dei prodotti ordinati. 2. L'importatore non e' vincolato a richieste di prefinanziamento superiori al 50 per cento del prezzo d'acquisto del prodotto. 3. Su richiesta l'importatore fornisce annualmente al RTCES un rapporto contenente tutti i prefinanziamenti effettuati.