Art. 24. Prevalenza delle vendite ai soggetti del CES 1. L' importatore, a richiesta, dimostra che almeno il 60 per cento del prezzo delle vendite dei prodotti finiti e delle materie prime importate e' realizzato con soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2. 2. Nel computo del prezzo delle vendite di cui al comma 1 sono comprese le vendite di prodotti finiti: a) e materie prime che non hanno subito processo di trasformazione; b) realizzati previa trasformazione effettuata dall'ente importatore, sia tramite processi di trasformazione interni sia tramite lavorazione effettuata da terzi per proprio conto. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ente importatore e' iscritto al RTCES anche per l'attivita' di trasformazione.