Art. 24.
            Prevalenza delle vendite ai soggetti del CES

1.  L'  importatore, a richiesta, dimostra che almeno il 60 per cento
del  prezzo  delle  vendite dei prodotti finiti e delle materie prime
importate  e' realizzato con soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
2.  Nel  computo  del  prezzo  delle  vendite  di cui al comma 1 sono
comprese le vendite di prodotti finiti:
a) e materie prime che non hanno subito processo di trasformazione;
b) realizzati previa trasformazione effettuata dall'ente importatore,
sia   tramite   processi   di   trasformazione  interni  sia  tramite
lavorazione effettuata da terzi per proprio conto.
3.  Nel  caso  di  cui  al comma 2, lettera b), l'ente importatore e'
iscritto al RTCES anche per l'attivita' di trasformazione.