Art. 25.
 Requisiti di base per l'esercizio della attivita' di trasformazione

1.  Il  soggetto che intende esercitare l'attivita' di trasformazione
di  materie  prime o semilavorati, rispetta le indicazioni secondo le
quali  ogni  prodotto trasformato e' denominato prodotto del CES solo
se contiene almeno il 50 per cento, in valore monetario o in peso, di
ingredienti  che rispettano i seguenti criteri: a) prodotti a marchio
FLO;
b) prodotti acquistati direttamente da fornitori iscritti ai registri
degli enti di cui all'art. 3, comma 1;
c) prodotti di cui all'art. 3, comma 2.
2.  A  richiesta,  l'ente  fornisce  al  RTCES  la documentazione sul
rispetto dei criteri di cui al comma 1.