Art. 25. Requisiti di base per l'esercizio della attivita' di trasformazione 1. Il soggetto che intende esercitare l'attivita' di trasformazione di materie prime o semilavorati, rispetta le indicazioni secondo le quali ogni prodotto trasformato e' denominato prodotto del CES solo se contiene almeno il 50 per cento, in valore monetario o in peso, di ingredienti che rispettano i seguenti criteri: a) prodotti a marchio FLO; b) prodotti acquistati direttamente da fornitori iscritti ai registri degli enti di cui all'art. 3, comma 1; c) prodotti di cui all'art. 3, comma 2. 2. A richiesta, l'ente fornisce al RTCES la documentazione sul rispetto dei criteri di cui al comma 1.