Art. 26.
            Prevalenza negli acquisti di prodotti del CES

1.  Almeno  il  90  per  cento  del  prezzo  d'acquisto  dei prodotti
destinati  alla  trasformazione, materie prime ed accessori, sono: a)
importazioni dirette dell'ente di prodotti:
1) a marchio FLO;
2) importati da produttori ed esportatori iscritti ad AGICES o IFAT;
b)  importazioni  indirette  di  prodotti  acquistati  da importatori
esteri membri di IFAT o NEWS;
c) prodotti del CES acquistati da enti iscritti al RTCES o AGICES;
d)  prodotti  nazionali  di  cooperative  sociali  di  cui alla legge
regionale n. 87/1997;
e) produttori di biologico;
f) progetti di solidarieta' con il sud del mondo.
2.  Almeno  il  60  per  cento  del  prezzo  d'acquisto  dei prodotti
destinati  alla  trasformazione  consiste  in prodotti compresi nelle
categorie di cui al comma 1, lettere a), b) o c).
3.  Il  prezzo di cui al comma 2 puo' comprendere le materie prime ed
accessori  di  trasformazione  o vendita, utilizzate per realizzare o
confezionare prodotti del CES.
4.  L'ente  presenta  il  bilancio  annuale  e apposita dichiarazione
allegata  attestante  i  valori  di  cui  ai commi 1 e 2, indicando i
relativi importi nelle seguenti voci:
a) importazioni dirette di cui al comma 1, lettera a);
b) importazioni indirette di cui al comma 1, lettera b);
c) prodotti del CES di cui al comma 1, lettera c);
d) prodotti nazionali di cui al comma 1, lettere d), e) e f);
e) prodotti diversi dalle lettere a), b), c), d) del presente comma.
5.  La somma delle voci di cui al comma 4 rappresenta il totale degli
acquisti  di  prodotti,  materie  prime  ed  accessori necessari alla
realizzazione finale dei prodotti trasformati.