Art. 26. Prevalenza negli acquisti di prodotti del CES 1. Almeno il 90 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti destinati alla trasformazione, materie prime ed accessori, sono: a) importazioni dirette dell'ente di prodotti: 1) a marchio FLO; 2) importati da produttori ed esportatori iscritti ad AGICES o IFAT; b) importazioni indirette di prodotti acquistati da importatori esteri membri di IFAT o NEWS; c) prodotti del CES acquistati da enti iscritti al RTCES o AGICES; d) prodotti nazionali di cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 87/1997; e) produttori di biologico; f) progetti di solidarieta' con il sud del mondo. 2. Almeno il 60 per cento del prezzo d'acquisto dei prodotti destinati alla trasformazione consiste in prodotti compresi nelle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) o c). 3. Il prezzo di cui al comma 2 puo' comprendere le materie prime ed accessori di trasformazione o vendita, utilizzate per realizzare o confezionare prodotti del CES. 4. L'ente presenta il bilancio annuale e apposita dichiarazione allegata attestante i valori di cui ai commi 1 e 2, indicando i relativi importi nelle seguenti voci: a) importazioni dirette di cui al comma 1, lettera a); b) importazioni indirette di cui al comma 1, lettera b); c) prodotti del CES di cui al comma 1, lettera c); d) prodotti nazionali di cui al comma 1, lettere d), e) e f); e) prodotti diversi dalle lettere a), b), c), d) del presente comma. 5. La somma delle voci di cui al comma 4 rappresenta il totale degli acquisti di prodotti, materie prime ed accessori necessari alla realizzazione finale dei prodotti trasformati.