Art. 3. Prodotti del commercio equo e solidale 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, si considerano prodotti del CES quelli venduti, esportati, importati, trasformati da enti iscritti a: a) registro toscano del commercio equo e solidale (RTCES) di cui al titolo III; b) registro nazionale AGICES; c) registri nazionali ed internazionali dei soggetti europei aderenti a FLO o IFAT. 2. Si considerano altresi' prodotti del CES quelli venduti, esportati, importati, trasformati da enti NEWS. 3. I consumatori possono richiedere anche ai venditori informazioni sulla conformita' dei prodotti agli standard individuati per l'iscrizione nei registri di cui al comma 1. 4. In attuazione dell'art. 2 della legge, i disciplinari di prodotto idonei al riconoscimento come prodotti del CES sono quelli adottati dagli enti di cui al comma 1, lettere b), c). 5. Il monitoraggio del RTCES e la relazione della giunta regionale verificano e danno atto della accettazione volontaria dei disciplinari di prodotto di cui al comma 4 da parte delle associazioni maggiormente rappresentative al livello regionale.