Art. 3.
               Prodotti del commercio equo e solidale

1.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  della  legge, si considerano
prodotti del CES quelli venduti, esportati, importati, trasformati da
enti  iscritti  a:  a) registro toscano del commercio equo e solidale
(RTCES) di cui al titolo III;
b) registro nazionale AGICES;
c) registri nazionali ed internazionali dei soggetti europei aderenti
a FLO o IFAT.
2.   Si   considerano  altresi'  prodotti  del  CES  quelli  venduti,
esportati, importati, trasformati da enti NEWS.
3.  I  consumatori possono richiedere anche ai venditori informazioni
sulla   conformita'   dei  prodotti  agli  standard  individuati  per
l'iscrizione nei registri di cui al comma 1.
4.  In attuazione dell'art. 2 della legge, i disciplinari di prodotto
idonei  al  riconoscimento come prodotti del CES sono quelli adottati
dagli enti di cui al comma 1, lettere b), c).
5.  Il  monitoraggio  del RTCES e la relazione della giunta regionale
verificano   e   danno   atto   della   accettazione  volontaria  dei
disciplinari   di   prodotto  di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
associazioni maggiormente rappresentative al livello regionale.