Art. 30. Monitoraggio e procedura di verifica 1. Il RTCES monitora periodicamente gli iscritti, anche a campione, sul rispetto del presente regolamento. 2. Il RTCES procede a verifiche se il monitoraggio di cui al comma 1 rileva irregolarita'. 3. Le verifiche di cui al comma 2 possono essere effettuate anche indipendentemente dall'attivita' di monitoraggio, sia d'ufficio sia su segnalazione ripetuta di irregolarita' da parte di chiunque. 4. La procedura di verifica si articola nelle seguenti fasi: a) contestazione dell'irregolarita' all'ente interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altre mezzo idoneo a dare certezza del ricevimento, entro sette giorni dalla rilevazione di irregolarita'; b) eventuale nomina uno o piu' valutatori indipendenti, la cui relazione sulla sussistenza o meno della irregolarita' e' alla base della decisione del RTCES; c) dove possibile, convocazione dei soggetti che hanno segnalato irregolarita', chiedendo di esplicitare e oggettivare la segnalazione stessa, possibilmente con documentazione a supporto; d) convocazione dell'ente interessato ed eventuale esame di sue memorie; e) obbligo di conclusione entro dodici mesi dal ricevimento della contestazione di cui alla lettera a); f) in caso di accertamento della sussistenza dell'irregolarita' contestata, il RCTES comunica al soggetto i propri rilievi, con contestuale richiesta di sanare le irregolarita' entro il termine massimo di sei mesi.