Art. 30.
                Monitoraggio e procedura di verifica

1.  Il  RTCES monitora periodicamente gli iscritti, anche a campione,
sul  rispetto  del  presente  regolamento.  2.  Il  RTCES  procede  a
verifiche se il monitoraggio di cui al comma 1 rileva irregolarita'.
3.  Le  verifiche  di  cui al comma 2 possono essere effettuate anche
indipendentemente  dall'attivita'  di monitoraggio, sia d'ufficio sia
su segnalazione ripetuta di irregolarita' da parte di chiunque.
4. La procedura di verifica si articola nelle seguenti fasi:
a)  contestazione  dell'irregolarita'  all'ente  interessato mediante
lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, o altre mezzo idoneo
a dare certezza del ricevimento, entro sette giorni dalla rilevazione
di irregolarita';
b)  eventuale  nomina  uno  o  piu'  valutatori  indipendenti, la cui
relazione  sulla  sussistenza o meno della irregolarita' e' alla base
della decisione del RTCES;
c)  dove  possibile,  convocazione  dei  soggetti che hanno segnalato
irregolarita', chiedendo di esplicitare e oggettivare la segnalazione
stessa, possibilmente con documentazione a supporto;
d)  convocazione  dell'ente  interessato  ed  eventuale  esame di sue
memorie;
e)  obbligo  di  conclusione  entro dodici mesi dal ricevimento della
contestazione di cui alla lettera a);
f)  in  caso  di  accertamento  della  sussistenza dell'irregolarita'
contestata,  il  RCTES  comunica  al  soggetto  i propri rilievi, con
contestuale  richiesta  di  sanare  le irregolarita' entro il termine
massimo di sei mesi.