Art. 32. S a n z i o n i 1. Il richiamo e' effettuato qualora il soggetto iscritto al RTCES non dia adeguata dimostrazione di aver sanato l'irregolarita' ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera f); il richiamo puo' essere reiterato se l'irregolarita' persiste negli ulteriori tre mesi, con contestuale diffida ai sensi del comma 2. 2. La diffida intima all'ente iscritto al RTCES di modificare immediatamente il comportamento sanzionato con il richiamo, dandone dimostrazione al registro, con avvertenza che si potra' procedere alla sospensione dal registro. 3. La sospensione: a) si applica per mancata ottemperanza a diffida; b) dura sei mesi e puo' essere prorogata di altri sei mesi, qualora i comportamenti contestati non abbiano subito modifiche o adeguamenti; c) comporta per l'ente sospeso il divieto di far riferimento, durante la sua applicazione, alla sua iscrizione al RCTES nelle comunicazioni esterne. 4. Trascorso il periodo di proroga massima di cui al comma 3, lettera b), nel caso in cui l'ente sospeso persista nell'irregolarita', il RTCES procede alla cancellazione dal registro. 5. Gli enti cancellati dal RTCES possono chiedere una nuova iscrizione al registro fornendo, oltre alla documentazione richiesta dal presente regolamento, adeguata documentazione sull'eliminazione delle cause che hanno portato alla cancellazione dal registro.