Art. 32.
                           S a n z i o n i

1.  Il  richiamo  e' effettuato qualora il soggetto iscritto al RTCES
non  dia  adeguata  dimostrazione  di  aver sanato l'irregolarita' ai
sensi  dell'art.  30,  comma  4,  lettera f); il richiamo puo' essere
reiterato  se  l'irregolarita' persiste negli ulteriori tre mesi, con
contestuale  diffida  ai  sensi  del  comma  2.  2. La diffida intima
all'ente   iscritto   al   RTCES   di  modificare  immediatamente  il
comportamento  sanzionato  con  il richiamo, dandone dimostrazione al
registro, con avvertenza che si potra' procedere alla sospensione dal
registro.
3. La sospensione:
a) si applica per mancata ottemperanza a diffida;
b) dura sei mesi e puo' essere prorogata di altri sei mesi, qualora i
comportamenti contestati non abbiano subito modifiche o adeguamenti;
c) comporta per l'ente sospeso il divieto di far riferimento, durante
la sua applicazione, alla sua iscrizione al RCTES nelle comunicazioni
esterne.
4. Trascorso il periodo di proroga massima di cui al comma 3, lettera
b),  nel  caso  in cui l'ente sospeso persista nell'irregolarita', il
RTCES procede alla cancellazione dal registro.
5.   Gli  enti  cancellati  dal  RTCES  possono  chiedere  una  nuova
iscrizione  al registro fornendo, oltre alla documentazione richiesta
dal  presente  regolamento, adeguata documentazione sull'eliminazione
delle cause che hanno portato alla cancellazione dal registro.