Art. 35. Monitoraggio 1. Ai sensi dell'art. 9 della legge, la giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione. 2. La relazione contiene: a) dati sull'evoluzione del CES in Toscana; b) indicazione delle risorse e delle strutture destinate dalla Regione alle iniziative di sostegno alla diffusione del CES in Toscana; c) dati relativi all'applicazione del disciplinare di prodotto e verifica di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5; d) elenco degli atti programmazione ed atti esecutivi adottati; e) iniziative condotte, individuate in termini di obiettivi persegniti, azioni compiute e risultati raggiunti; i) dati sul funzionamento RTCES con particolare riferimento al numero di richieste di iscrizione, soggetti iscritti, cancellazioni, provvedimenti sanzionatori; g) esiti della giornata del CES; h) analisi delle esperienze maturate. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 29 maggio 2007 Il vicepresidente: Gelli