Art. 35.
                            Monitoraggio

1.  Ai  sensi dell'art. 9 della legge, la giunta regionale, entro tre
anni  dall'entrata  in  vigore del presente regolamento, trasmette al
Consiglio  regionale  una  relazione sullo stato di attuazione. 2. La
relazione contiene:
a) dati sull'evoluzione del CES in Toscana;
b)  indicazione  delle  risorse  e  delle  strutture  destinate dalla
Regione  alle  iniziative  di  sostegno  alla  diffusione  del CES in
Toscana;
c)  dati  relativi  all'applicazione  del  disciplinare di prodotto e
verifica di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5;
d) elenco degli atti programmazione ed atti esecutivi adottati;
e)   iniziative   condotte,   individuate  in  termini  di  obiettivi
persegniti, azioni compiute e risultati raggiunti;
i) dati sul funzionamento RTCES con particolare riferimento al numero
di   richieste   di  iscrizione,  soggetti  iscritti,  cancellazioni,
provvedimenti sanzionatori;
g) esiti della giornata del CES;
h) analisi delle esperienze maturate.
Il  presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 29 maggio 2007
                      Il vicepresidente: Gelli