Art. 4. Requisiti per l'iscrizione nel registro 1. Sono requisiti per iscriversi e per la permanenza dell'iscrizione nel RTCES: a) natura o finalita' non lucrativa di utilita' sociale ai sensi dell'art. 5; b) sede in Toscana ai sensi dell'art. 6; c) presentazione di bilanci come specificato nell'art. 7; d) attivita' di CES come specificato negli articoli 8, 11 e 12; e) struttura interna improntata ai criteri di democraticita' e trasparenza di cui all'art. 9; f) l'adozione di criteri di correttezza etica di cui all'art. 10; g) svolgimento di attivita' collaterali di cui all'art. 13; h) il rispetto delle sezioni II, III e IV del presente capo. 2. E' necessaria l'iscrizione al RTCES per l'attivita' di trasformazione di cui alla sezione IV del presente capo, quando non e' svolta: a) occasionalmente; b) in forma non organizzata; c) nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 26. 3. All'atto della richiesta di iscrizione al RTCES e ad ogni variazione successiva dei requisiti di cui al comma 1, sono presentati l'eventuale documentazione autorizzatoria o di certificazione sia del comune sia della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, fatta salva, ove possibile, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.