Art. 4.
               Requisiti per l'iscrizione nel registro

1.  Sono requisiti per iscriversi e per la permanenza dell'iscrizione
nel RTCES: a) natura o finalita' non lucrativa di utilita' sociale ai
sensi dell'art. 5;
b) sede in Toscana ai sensi dell'art. 6;
c) presentazione di bilanci come specificato nell'art. 7;
d) attivita' di CES come specificato negli articoli 8, 11 e 12;
e)  struttura  interna  improntata  ai  criteri  di  democraticita' e
trasparenza di cui all'art. 9;
f) l'adozione di criteri di correttezza etica di cui all'art. 10;
g) svolgimento di attivita' collaterali di cui all'art. 13;
h) il rispetto delle sezioni II, III e IV del presente capo.
2.   E'   necessaria   l'iscrizione   al  RTCES  per  l'attivita'  di
trasformazione  di  cui alla sezione IV del presente capo, quando non
e' svolta:
a) occasionalmente;
b) in forma non organizzata;
c) nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 26.
3.  All'atto  della  richiesta  di  iscrizione  al  RTCES  e  ad ogni
variazione   successiva  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  sono
presentati    l'eventuale    documentazione   autorizzatoria   o   di
certificazione   sia  del  comune  sia  della  camera  di  commercio,
industria,  agricoltura  e  artigianato,  fatta salva, ove possibile,
l'applicazione   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di documentazione amministrativa) da ultimo
modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.