Art. 5.
                  Natura o finalita' non lucrativa

1.  Ai  sensi dell'art. 4, comma, 1 lettera a) possono iscriversi nel
RTCES  i  soggetti  che  hanno:  a)  natura non lucrativa di utilita'
sociale  ai  sensi  del  decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino  della  disciplina  tributaria degli enti non commerciali e
delle  organizzazioni  non  lucrative  di utilita' sociale) da ultimo
modificato dal decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259;
b) una delle seguenti forme giuridiche:
1) societa' di persone;
2) societa' cooperative;
3) ente associativo.
2.  Ferme  restando  le  forme  giuridiche di cui alla lettera b) del
comma  1,  non  e'  necessaria  la  natura  non lucrativa di utilita'
sociale ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997, per le societa'
ovvero  associazioni  anche  prive  di personalita' giuridica, il cui
atto costitutivo ovvero lo statuto prevedono:
a) il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, salvo i
casi imposti dalla legge;
b)  l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per
qualunque  causa,  ad  altre  organizzazioni con finalita' analoghe o
simili a quelle del CES ovvero di pubblica utilita'.