Art. 5. Natura o finalita' non lucrativa 1. Ai sensi dell'art. 4, comma, 1 lettera a) possono iscriversi nel RTCES i soggetti che hanno: a) natura non lucrativa di utilita' sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) da ultimo modificato dal decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259; b) una delle seguenti forme giuridiche: 1) societa' di persone; 2) societa' cooperative; 3) ente associativo. 2. Ferme restando le forme giuridiche di cui alla lettera b) del comma 1, non e' necessaria la natura non lucrativa di utilita' sociale ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997, per le societa' ovvero associazioni anche prive di personalita' giuridica, il cui atto costitutivo ovvero lo statuto prevedono: a) il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, salvo i casi imposti dalla legge; b) l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni con finalita' analoghe o simili a quelle del CES ovvero di pubblica utilita'.