Art. 7. B i l a n c i 1. Salvi obblighi di legge, i richiedenti l'iscrizione e gli iscritti al RTCES hanno l'obbligo annuale di presentazione: a) del bilancio consuntivo annuale delle sedi toscane; b) del bilancio consuntivo consolidato dell'ente ovvero del bilancio consolidato con separata indicazione del valore della produzione per le diverse sedi operative; 2. Il bilancio consuntivo annuale contiene la rendicontazione di cui agli articoli 15, comma 4, 18, comma 4 e 26, comma 4.