Art. 7.
                            B i l a n c i

1. Salvi obblighi di legge, i richiedenti l'iscrizione e gli iscritti
al  RTCES  hanno  l'obbligo annuale di presentazione: a) del bilancio
consuntivo annuale delle sedi toscane;
b)  del bilancio consuntivo consolidato dell'ente ovvero del bilancio
consolidato  con separata indicazione del valore della produzione per
le diverse sedi operative;
2.  Il bilancio consuntivo annuale contiene la rendicontazione di cui
agli articoli 15, comma 4, 18, comma 4 e 26, comma 4.