Art. 8.
           Prevalenza e continuita' dell'attivita' di CES

1.    Lo    statuto    o   l'atto   costitutivo   ovvero   il   piano
politico-strategico,  approvato  dai  soci,  degli iscritti nel RTCES
riportano:  a) tra le finalita' prevalenti la promozione dei principi
del CES, come esplicitati dall'art. 2 della CICES;
b)  quale strumento per il raggiungimento delle finalita' di cui alla
lettera   a),  la  commercializzazione  dei  prodotti  del  CES  come
attivita'  prevalente, salvo quanto disposto dagli articoli 14, comma
5 e 17, comma 1, lettera b).