Art. 8. Prevalenza e continuita' dell'attivita' di CES 1. Lo statuto o l'atto costitutivo ovvero il piano politico-strategico, approvato dai soci, degli iscritti nel RTCES riportano: a) tra le finalita' prevalenti la promozione dei principi del CES, come esplicitati dall'art. 2 della CICES; b) quale strumento per il raggiungimento delle finalita' di cui alla lettera a), la commercializzazione dei prodotti del CES come attivita' prevalente, salvo quanto disposto dagli articoli 14, comma 5 e 17, comma 1, lettera b).